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Statuto

STATUTO A.D.RAI - Approvato il 13/02/2020

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI



Art. 1

È costituita nell'ambito della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (in seguito Fndai-Federmanager) e con sede in Roma, l'Associazione Dirigenti Gruppo Rai (in seguito A.D.RAI).


Art. 2

L'A.D.RAI associa, su base volontaria, i dirigenti della Rai - Radiotelevisione Italiana, nonché delle Società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, iscritti ai Sindacati aderenti a Fndai e Federmanager o alle altre Federazioni aderenti alla Cida - Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda. L'A.D.RAI non ha fini politici ne' di lucro e svolge le funzioni ed i compiti previsti dal regolamento delle RSA della Fndai- Federmanager, ed in particolare;
a) l'A.D.RAI, e per essa il Presidente e il Consiglio Direttivo, opera in favore dei soci dirigenti in conformità alle politiche e agli indirizzi previsti dalla FndaiFedermanager per le RSA secondo quanto disposto dalla norma contrattuale;
b) rappresenta presso la Rai - Radiotelevisione Italiana e le altre Aziende del Gruppo tutti i dirigenti iscritti;
c) tutela e difende, in prima istanza gli interessi generali e particolari dei soci, rappresentandoli nelle controversie individuali e collettive che avessero ad insorgere in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
d) promuove ed attua, nel quadro delle finalità e delle politiche della FndaiFedermanger e della Cida, ogni iniziativa intesa alla valorizzazione ed al migliore ordinamento della funzione dei dirigenti nelle Aziende del Gruppo, nonchè lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse per i soci, favorendo a tal fine la collaborazione tra gli stessi;
e) si rende interprete presso i Sindacati dei dirigenti di Aziende Industriali aderenti alla Fndai-Federmanager, presso questa stessa e la Cida, delle istanze dei singoli e della categoria per la tutela di ogni aspetto individuale o collettivo del' rapporto di lavoro dei dirigenti, particolarmente quando dette istanze non abbiano trovato una soluzione diretta con l'Azienda ai sensi di quanto previsto al punto b);
f) mantiene vivo lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra gli associati, curando la migliore utilizzazione dell'esperienza e conoscenza professionale dei singoli: a questo fine promuove tutte le attività intese a favorire la partecipazione dei soci alle iniziative di comune interesse, nonché a ricercare, approfondire e dibattere i temi collegati alla qualificazione professionale degli associati e alla funzioni dagli stessi svolte nell'ambito delle attività aziendali.


TITOLO II - DEI SOCI



Art. 3

Sono soci dell'A.D.RAI i dirigenti incaricati nel precedente art. 2. Il socio deve regolarizzare la propria posizione presso il Sindacato competente per territorio, entro tre mesi dalla presentazione della domanda. La domanda di ammissione a socio deve essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo dell'AD.RAI, il quale, accertata l'esistenza di requisiti per l'iscrizione, da notizia dell'accoglimento al dirigente interessato ed al competente Sindacato. La domanda di ammissione comporta l'impegno al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 4

Alla scadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o per anticipato pensionamento i dirigenti iscritti aIl'AD.RAI hanno diritto di continuare a farne parte, purché iscritti ai Sindacati aderenti alla Fndai-Federmanager o alle altre Federazioni aderenti alla Cida. Essi possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto limitatamente alla materie previdenziali e assistenziali. Essi possono altresi' far parte dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti nonché eleggere due propri rappresentanti che durano in carica tre anni e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, limitatamente alle materie previdenziali e assistenziali.

Art. 5

Le deliberazioni degli organi sociali prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

Art. 6

La qualità di Socio si perde:
a) per venire meno dei requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3;
b) per dimissioni;
c) per inadempienza agli obblighi assunti con l'adesione aIl'AD.RAI;
d) per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 17, a seguito di gravi motivi disciplinari.

TITOLO III - ORGANI DELL'A.D.RAI



Art. 7

Sono organi deIl'AD.RAI:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

L'Assemblea è titolare di tutti i poteri e funzioni necessari alla realizzazione degli scopi sociali. Ogni socio ha diritto a un solo voto e può partecipare all'Assemblea personalmente o farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. I delegati debbono essere soci dell'AD.RAI; ciascuno di essi può portare al massimo tre deleghe, delle quali non più di una rilasciata da altro socio il cui posto di lavoro coincide con la località dove ha luogo l'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricevere deleghe.

Art. 9

L'Assemblea:
a) determina le direttive di azione dell'AD.RAI e delibera su tutti gli aspetti della sua gestione; delibera altresì su ogni altra questione inerente all'Associazione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo nonché sulle mozioni presentate dai soci.
b) elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori dei Conti;
c) nomina la Commissione elettorale per le operazioni inerenti alla elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori dei Conti, da effettuarsi in base al Regolamento elettorale annesso al presente Statuto;
d) approva le eventuali modificazioni dello Statuto e del Regolamento elettorale;
e) approva il bilancio dell'AD.RAI e determina le quote sociali.

Art. 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente AD.RAI almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario. In ogni caso, la convocazione deve avvenire mediante avviso contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché degli oggetti all'ordine giorno. L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne è fatta domanda scritta da almeno 1/5 dei soci aventi diritto. L'Assemblea per il rinnovo degli Organi sociali deve essere convocata con almeno un mese d'anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato dei medesimi; in tale occasione il Consiglio Direttivo uscente sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea i nominativi dei componenti il Comitato Elettorale. La convocazione è fatta per lettera, raccomandata, fax o e-mail, inviata dall'A.D.RAI ai singoli soci almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può abbreviare il predetto termine.

Art. 11

L'Assemblea nomina il suo Presidente.
L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione più della metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione può essere indetta anche per lo stesso giorno, purchè siano trascorse almeno due ore dall'ora fissata per la prima convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Per la validità delle deliberazioni che comportino modificazioni del presente Statuto è necessaria la presenza in assemblea della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti o rappresentati. Tale disposizione non si applica alle modifiche del Regolamento elettorale annesso. I soci partecipanti all'Assemblea che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario per rendere valida l'Assemblea, ma non nel numero dei votanti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea fra le seguenti: alzata di mano, alzata e seduta, divisione, appello nominale, scrutinio segreto. La votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto per l'elezione dei componenti gli organi sociali e nei casi in cui sia richiesta da almeno 1/5 dei soci presenti o rappresentati. Le modifiche statutarie, che comportino variazioni nei compiti dell'A.D.RAI, verranno comunicate alla Fndai-Federmanager.

Art. 12

L'Assemblea può decidere di deliberare anche per referendum. Esso può essere indetto anche dal Consiglio Direttivo, ma solo su questioni che non abbiano formato oggetto di deliberazioni assembleari nei sei mesi precedenti la riunione del Consiglio Direttivo che indice il referendum.
Salvo quanto previsto dall'annesso Regolamento per l'elezione degli organi sociali, le modalità tecniche del referendum sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il referendum è valido quando più della metà dei soci aventi diritto al voto, abbia votato. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, tranne il caso delle sole modificazioni statutarie previste dall'art. 11.
Le schede bianche e le schede nulle si computano nel numero necessario a rendere valido il referendum, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13

Presidente dell'A.D.RAI è il candidato risultante dalle elezioni per il Consiglio Direttivo, svolte in conformità al regolamento elettorale.
Il Presidente, espressione dell'unità e dell'operante solidarietà della categoria, ha il mandato del perseguimento dei fini e della difesa degli interessi della stessa, nel rispetto dello Statuto sociale. A tal fine:
a) si rende interprete verso le Aziende, la Fndai-Federmanager e le altre Federazioni aderenti alla Cida, le parti sociali e politiche, della posizione, degli interessi e degli obiettivi dei dirigenti del Gruppo Rai;
b) rappresenta l'Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi;
c) promuove le attività e le delibere degli Organi statutari, promuove e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, attuando le relative deliberazioni;
d) definisce la linea d'azione dell'Associazione, individuandone obiettivi, modalità e tempi d'attuazione;
e) nomina, tra i componenti il Consiglio Direttivo, il Segretario che funge anche da Tesoriere;
f) convoca e presiede il Consiglio Direttivo predisponendo l'ordine del giorno delle riunioni; in caso di assenza ingiustificata, protratta nel tempo in modo manifesto e tale da incidere sul normale svolgimento dei lavori del Consiglio Direttivo, richiama e ammonisce i singoli Consiglieri, proponendone nei casi più eclatanti il loro deferimento al Consiglio dei Probiviri;
g) in caso di impedimento, è sostituito secondo le modalità di cui al successivo art.16.
 

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, compreso il Presidente. I consiglieri devono essere soci in attività di servizio, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due mandati interi consecutivi. Alla data di svolgimento delle elezioni ai candidati a Presidente e Consigliere, dovranno mancare almeno tre anni rispetto alla data di cessazione per raggiunti limiti d'età (riferimento “pensione di vecchiaia”). In caso di cessazione di uno o più Consiglieri per qualsiasi causa, subentrano nell'ordine sino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo, il primo o i primi dei candidati non eletti, secondo le norme contenute nel Regolamento elettorale. Qualora la sostituzione non fosse possibile la carica rimane vacante. Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono parte i rappresentanti dei dirigenti pensionati, nei limiti precisati nel precedente art. 4. In caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità o cessazione del rapporto di lavoro del Presidente il Direttivo convoca d'urgenza l'Assemblea formulando la candidatura di uno dei propri componenti; nel caso di non approvazione da parte dell'Assemblea vengono indette nuove elezioni. I componenti il Consiglio Direttivo sono incompatibili con lo svolgimento di incarichi aziendali che li pongano come controparte sindacale di altri dirigenti.


Art. 15

Il Consiglio Direttivo:
a) ratifica l’elezione del Presidente, del vice Presidente e del Segretario che sono stati eletti in conformità al Regolamento elettorale.
b) cura, in conformità delle direttive impartite dall'Assemblea, il raggiungimento dei fini statutari dell'A.D.RAI e ne determina la linea di azione generale;
c) esamina e decide sulle questioni sottoposte dagli altri organi sociali o dai singoli soci;
d) riferisce sul suo operato all'Assemblea e redige il bilancio dell'Associazione;
e) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea in cui all'art. 9 lett. a) chiedendone ratifica alla stessa mediante convocazione o referendum entro 60 giorni alla data della delibera;
f) nomina le commissioni di studio e gli eventuali consulenti per l'esame di questioni e la redazione di pareri che ritenga opportuni nell'interesse dell'AD.RAI;
g) designa, ove necessario, i rappresentanti dell'AD.RAI in seno a commissioni, enti ed organismi sindacali;
h) provvede alla nomina, prima di ogni Assemblea, di una Commissione "Verifica dei poteri", composta di 3 soci e con il compito di:
• accertare la legittimità della costituzione dell'Assemblea;
• svolgere la funzione di seggio elettorale per le votazioni in Assemblea.
i) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modificazioni dello Statuto;
j) adempie a tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto e dall'Assemblea.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'AD.RAI.
In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente, il Consiglio è presieduto nell'ordine dal Vice Presidente o, in mancanza del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano per servizio aziendale sempre in qualità di dirigente; a parità ulteriore, dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio totale; a parità ancora, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e, comunque, in tutti i casi nei quali il Presidente medesimo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da parte di almeno 5 dei Consiglieri.
La convocazione è fatta per iscritto ovvero, in casi di urgenza, con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. L'avviso di convocazione deve precisare gli oggetti posti in discussione, nonché la data, l'ora e il luogo della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono valide quando siano presenti almeno 5 Consiglieri. Per l'esercizio dei poteri previsto all'art. 15 lett. e) è necessaria la presenza di 6 componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta per parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente.

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e 2 supplenti scelti fra tutti i soci in lista unica. Entro 30 giorni dalla elezione esso viene convocato dal Presidente deIl'A.D.RAI e nomina, nel proprio ambito, il Presidente e il Segretario.

I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo o dei soci, giudica delle infrazioni alla disciplina associativa e sindacale dei soci e applica, a seconda della gravità dei casi, le seguenti sanzioni: ammonimento, censura, sospensione, esclusione. Contro i provvedimenti deliberati dal Collegio dei Probiviri, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea, le cui decisioni possono essere appellate entro 60 giorni innanzi ai competenti organi della Fndai-Federmanager.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra tutti i soci in lista unica; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso esercita il controllo sulla gestione economica dell'AD.RAI e riferisce all'Assemblea sul bilancio dell'Associazione.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando siano trattate questioni economiche o finanziarie dell'AD.RAI.

Art. 19

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le qualità di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra di loro.


TITOLO IV - BILANCIO

Art. 20

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti con opportuno anticipo rispetto alla data fissata per l'esame da parte dell'Assemblea.


TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELL 'A.D.RAI

Art. 21
Lo scioglimento dell'AD.RAI deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione. Le norme relative alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti entrano in vigore a partire dalla prime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali successive alla data di approvazione del presente Statuto.




Regolamento elettorale - Approvato il 13/02/2020

Regolamento elettorale per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’A.D.RAI


Art.1 - Composizione

Gli undici membri del Consiglio Direttivo sono eletti col seguente meccanismo:
• Otto sulla base di liste programmatiche;
• Tre in rappresentanza delle fasce dirigenziali. Le cariche sono cosi attribuite:
• Il Presidente è il capolista della lista programmatica che ha raccolto il maggior numero di voti
• Il vice Presidente è il candidato più votato tra i membri del Consiglio Direttivo eletti in Rappresentanza di Fascia;
• Il Segretario è il candidato secondo votato tra i membri del Consiglio Direttivo eletti in Rappresentanza di Fascia diversa da quella del vice Presidente.


Art. 2 – Elettorato passivo

Ogni associato può presentare la propria candidatura o in una Lista Programmatica o in Rappresentanza di Fascia.


Art. 3 – Elettorato attivo

Ogni elettore può votare una sola Lista Programmatica e sino a tre candidati in Rappresentanza di fascia ma non più di uno per ciascuna fascia.

Art. 4 – Liste programmatiche

Ogni lista programmatica, composta di 8 Soci con indicazione del Capolista candidato Presidente, deve essere sottoscritta, oltre che dai candidati medesimi, da almeno venti associati. In ogni lista potranno essere inseriti candidati supplenti fino ad un massimo di 2. Ciascun Socio avente diritto può sottoscrivere soltanto una lista e può presentare la propria candidatura esclusivamente in una lista.

Art. 5 - Elezione dei membri di Lista

Risultano eletti nel Consiglio Direttivo:
• I primi 6 candidati sulla base dell’ordine di presentazione della lista che ha totalizzato più voti;
• 2 candidati (sulla base dell’ordine di presentazione) della lista seconda in ordine di voti; A parità di voti tra le due o più liste programmatiche si procederà ad un ballottaggio tramite l’indizione di una nuova data per l’elezioni entro i 15 (quindici) giorni successivi allo svolgimento della precedente. La votazione deve essere effettuata anche quando sia stata depositata una sola lista. In tale caso risulteranno eletti tutti gli 8 candidati della lista.

Art. 6 – Rappresentanza di fascia

La rappresentanza delle fasce dirigenziali è garantita attraverso la nomina dei seguenti rappresentanti:
• Dirigenti Manager (1 posto);
• Dirigenti Full (1 posto);
• Dirigenti Top (1 posto) La candidatura dei singoli candidati deve contenere C.V. e dichiarazione di sussistenza dei requisiti di appartenenza alla fascia. Ogni candidatura deve essere sottoscritta, oltre che dal candidato, anche da almeno 10 associati. Ciascun Socio può sottoscrivere una sola candidatura.

Art. 7 - Elezione dei rappresentanti di fascia

Per ogni fascia risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevalgono nell’ordine l’anzianità di ruolo, di servizio e anagrafica.Eventuali passaggi di fascia non comporteranno la decadenza dalla rappresentanza in cui si è stati eletti. In caso di mancanza di candidati per una fascia dirigenziale risulterà eletto il miglior secondo votato di tutti i candidati alla rappresentanza di fascia; in caso di mancanza di candidati per due fasce dirigenziali risulteranno eletti il secondo e il terzo della fascia rappresentata di tutti i candidati alla rappresentanza di fascia.

Art. 8 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale entro dieci giorni dalla sua costituzione comunica a tutti i soci, con opportuna informativa, i termini e le modalità per:
• la presentazione delle liste programmatiche,
• la presentazione delle candidature alla rappresentanza di fascia
• l'espletamento del voto. Il periodo temporale fissato dalla Commissione per la presentazione delle liste non potrà essere superiore ai quindici giorni. La data delle votazioni non potrà essere fissata prima di quindici giorni dalla data ultima di presentazione delle liste.

Art. 9 – Accettazione e comunicazione dei candidati

La Commissione elettorale riceve nei termini e secondo le modalità fissate le liste programmatiche con l’indicazione dei nominativi che le compongono e le candidature alla rappresentanza di fascia. La commissione, verificati i requisiti di accettabilità in base a quanto previsto all'art. 14 dello Statuto provvede quindi ad inviare una informativa a tutti i soci con l'elenco delle liste programmatiche e dei relativi candidati, la lista dei candidati rappresentanti di fascia, le modalità di voto, nonché la data di svolgimento delle votazioni.

Art. 10 – Preparazione elezioni

Ogni elettore può votare una sola Lista Programmatica e sino a tre candidati in Rappresentanza di fascia ma non più di uno per ciascuna fascia.

Art. 11 – Scheda elettorale

La scheda di votazione dovrà contenere l'elenco delle liste programmatiche con l’indicazione dei relativi candidati in ordine di presentazione. Capolista è il candidato Presidente, l’ordine di lista viene fissato dal presentatore.

Art. 12 - Scrutinio

La votazione deve avvenire per scrutinio segreto.

Art. 13 - Cessazione dal servizio

In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri eletti nell’ambito di una lista programmatica subentrano nell'ordine, fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo, i candidati non eletti nella lista del consigliere cessato secondo l’ordine di presentazione. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di un Consigliere eletti nell’ambito della rappresentanza di fascia subentra nell'ordine, fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo, il candidato primo non eletto in base al numero di voti ricevuto della medesima fascia del consigliere cessato. Qualora la sostituzione non sia possibile per esaurimento dei candidati di fascia, il seggio rimane vacante.